La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
Capo III.
Capo IX.
Capo III.
Capo II.
Capo V.
Capo I.
Capo I.
Capo III.
Capo I.
Capo V.
Capo II.
Capo V.
Capo VI. -
Capo II.
Capo II.
Capo I.
Capo IV.
Capo V.
Capo VI.
Capo IV.
Capo VII.
Capo III.
Capo IV.
Capo VI.
Capo II.
Capo III.
Capo IV.
Capo I.
Capo I.
Capo II.
Capo XVII.
Capo III.
Capo III.
Capo I.
Capo III.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del
I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni
Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui
Capo IV
Capo VI
Capo I
Capo III
Capo III
Capo II
Capo III
Capo V
Capo II