sociale "di provenienza" non ancora cancellata dal relativo R.I [Registro delle imprese] ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 558/1999, offre lo
società cancellata, vale a dire di quelle voci di credito o di debito che, sebbene presenti anche in forma solo potenziale al momento della
soci con l'eccezione del processo di fallimento ove la legittimazione permane in capo al legale rappresentante della società cancellata.
, cancellata dal Registro delle imprese. Esso, inoltre, non può essere ermeneuticamente esteso oltre il suo letterale riferimento alla responsabilità per i
nell'estinzione della società cancellata il presupposto per l'insorgenza, in caso di sopravvivenze/sopravvenienze passive, rispetto alla liquidazione societaria