Se il testimonio non è comparso senza giustificare la sua assenza o se dalla giustificazione non risulta l'esistenza di un legittimo impedimento, il
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e la sua assenza è determinata da assoluta necessità.
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Questa disposizione non si applica quando l'imputato, legittimamente impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il
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L'imputato allontanato in qualunque momento per ordine del presidente o del pretore, o, nell'assenza del giudice, per ordine del pubblico ministero
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Il presidente o il pretore, premessi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, alla presenza o all'assenza di testimoni, periti e
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In questo giudizio, e in ogni altro caso in cui si procede in assenza dell'imputato, è data lettura dell'interrogatorio dell'imputato medesimo e di
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Se l'imputato non si presenta all'udienza e non è provato che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il
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degli imputati di quanto avvenne in sua assenza.
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assenza e ne assume l'interrogatorio.
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Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
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Quando viene commesso in udienza un reato, il presidente o il pretore, o in sua assenza il pubblico ministero, fa compilare dal cancelliere il
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consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il
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