4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della
alla materia condominiale, locatizia, all'affitto d'azienda, all'agenzia immobiliare e all'appalto, con riferimento alla diffusione, nella prassi
Internet offerti via cavo dagli operatori televisivi. Nella fattispecie, la Corte ha rimosso l'obbligo di questi operatori di concedere in affitto ai
di affitto d'azienda che la vendita all'incanto della società fallita.
mobbing e ripartizione dell'onere della prova; Cass. sez. III civ. 24 maggio 2006, n. 12361 in tema di contratto di affitto agrario e attrezzi