., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 2697, 2698 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed ancora in “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, nella realtà, denunciando aver detta corte “errato nel ritenere che alla Cassa acquirente possa essere riconosciuto il diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè chiesto di dimostrare) di aver sofferto un’effettiva diminuzione patrimoniale a causa del modestissimo ritardo verificatosi nel rilascio delle licenze di esercizio degli ascensori”.