nell'articolo 13, comma 1, e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi o
dall'art. 826 c.c. e di acquisirlo al patrimonio indisponibile dell'ente.
sceglie tra lasciare entrare il bene in comunione o esercitare il diritto di acquisirlo al proprio patrimonio personale. Pare, quindi, più giusto affermare
ed efficace, di acquisirlo, con effetti non retroattivi, al proprio patrimonio indisponibile, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il
dell'appagamento (uso) rispetto a quella dello sforzo o sacrifizio per acquisirlo, — e non vi ha pertanto valore d'uso, se le soddisfazioni (utilità
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