., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato di gestire e di investire per conto del C. e, successivamente, del figlio A. un patrimonio di oltre sette miliardi di lire, di cui gli era nota la provenienza dal traffico di droga, realizzando una serie di operazioni dirette a mascherarne l’origine e la titolarità; – che la gestione attuale per conto e nell’interesse dei C. aveva avuto carattere autonomo e fiduciario nel senso che egli poteva utilizzare liberamente le immense risorse finanziari messegli a disposizione e che tale attività egli aveva continuato anche dopo l’omicidio di C. G., nonostante che la stampa avesse indicato quest’ultimo come un esponente di spicco della mafia cui faceva capo una rete di trafficanti di sostanze stupefacenti.
., ed accettato di condizionare alla prestazione del fatto promesso l’insorgenza del suo diritto al qui rivendicato corrispettivo.