Il contributo in principio accenna ad alcune ricerche circa la condizione giuridica della donna di fondamentale riferimento nell'ambito della storiografia romanistica. Poi, il tema della discriminazione femminile viene ricondotto alla dicotomia inclusione-esclusione nella storia romana, di cui si traccia una molto rapida sintesi. Quindi, si delineano i tratti essenziali dell'alterità-esclusione delle donne, alla luce di una veloce rassegna dei brani dei giuristi romani sulla logica dell'inferiorità femminile. Infine, si descrivono squarci di vicende politiche in materia di presunta emancipazione femminile tra l'età repubblicana e quella imperiale, per puntare l'obiettivo in conclusione sull'intreccio tra ruoli sociali e funzioni riconosciute sul piano giuridico alle donne, soprattutto alla luce del riesame innovativo da ultimo proposto dalla Giunti.
Nella parte finale, si accenna alla amministrativizzazione della legge e al dibattito sull'opportunità di introdurre la motivazione della legge.
In data 17 maggio 2011, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10813 (cui risultano sostanzialmente conformi le sent. nn.10814, 10815 e 10816) ha stabilito (dando continuità alla sentenza delle Sez.Un. n. 9147 del 2009) che è soggetto a termine prescrizionale decennale il diritto dei medici specializzandi (frequentanti nel periodo dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991) al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee e (dissentendo da un precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 5842 del 2010) ne ha individuato il dies a quo nel giorno 27 ottobre 1999, data di entrata già in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ancora dopo o, meglio, ancor più dopo questo arresto, "La storia dei medici specializzandi, la cui formazione é sostenuta dai contributi europei,non accenna a risolversi ", riconfermandosi quale vera e propria "neverending story": la Corte, infatti, rispetto a pronunce precedenti, ha sostanzialmente dilatato di ben tredici anni il termine prescrizionale delle pretese risarcitorie dei medici specializzandi per danni da tardivo recepimento di direttive comunitarie. In merito a tale dilatazione del termine prescrizionale viene condotta un'analisi in chiave critica dell'iter argomentativo posto a base della pronuncia della S.C.
Sostiene come l'abuso vada considerato sia dal punta di vista del ricorso strumentale alla tutela giurisdizionale, sia da quello - di pari incidenza sul funzionamento del servizio in cui il singolo processo s'inserisce - dell'impiego strumentale di attività interna al processo da parte dei vari protagonisti, ed accenna a quali possano essere le forme di reazione dell'ordinamento. Sottopone poi a critica l'utilizzo da parte della Corte di cassazione, segnatamente con riguardo al processo del lavoro, del principio di ragionevole durata del processo quale canone interpretativo della legge.