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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Efficacia preclusiva dell'eccezione di prescrizione ed overruling: le pretese risarcitorie dei medici specializzandi da tardivo recepimento di direttive comunitarie e l'illegittima dilatazione pretoria del relativo termine prescrizionale
In data 17 maggio 2011, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10813 (cui risultano sostanzialmente conformi le sent. nn.10814, 10815 e 10816) ha stabilito (dando continuità alla sentenza delle Sez.Un. n. 9147 del 2009) che è soggetto a termine prescrizionale decennale il diritto dei medici specializzandi (frequentanti nel periodo dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991) al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee e (dissentendo da un precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 5842 del 2010) ne ha individuato il dies a quo nel giorno 27 ottobre 1999, data di entrata già in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ancora dopo o, meglio, ancor più dopo questo arresto, "La storia dei medici specializzandi, la cui formazione é sostenuta dai contributi europei,non accenna a risolversi ", riconfermandosi quale vera e propria "neverending story": la Corte, infatti, rispetto a pronunce precedenti, ha sostanzialmente dilatato di ben tredici anni il termine prescrizionale delle pretese risarcitorie dei medici specializzandi per danni da tardivo recepimento di direttive comunitarie. In merito a tale dilatazione del termine prescrizionale viene condotta un'analisi in chiave critica dell'iter argomentativo posto a base della pronuncia della S.C.