Art. 965.
Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 965.
965 a 967.
Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire trecento per
rinvio dell'art. 965, comma 1 c. nav. "alle norme internazionali in vigore nella Repubblica" per regolare "la responsabilità dell'esercente" (ossia alla