Art. 843.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Art. 843.
1942, n. 843; gli articoli da 4 a 6, da 8 a 10, 13 e da 20 a 24 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943
grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella
. 843 c.c. in tema di limiti legali alla proprietà, evidenziandone le peculiarità, le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto all'ottenimento