Art. 2922.
della cosa stabilita dall'art. 2922 c.c. La peculiarità della fattispecie all'esame della Suprema Corte consiste nel fatto che l'azione è promossa
Se è pacifica la tesi per cui, nel caso di vendita forzata di "aliud pro alio", la previsione dell'art. 2922 c.c. non trova applicazione, e se è del
sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3a). (61 e 61-bis)
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Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922, (serie 3a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 8a). (61 e 61 bis)
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