Art. 2915.
dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
speciale declinazione di cui all'art. 2915 c.c., e la facoltà di sequela riconosciuta al creditore ipotecario ai sensi dell'art. 2808 c.c. In
"Neoescrescenze" normative processualtributaristiche: applicazione intertemporale del D.Lgs. n. 156/2915