Art. 2913.
dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del
, lo colloca correttamente tra le decisioni in materia doganale di cui all'art. 4, n. 5, del regolamento (CEE) n. 2913/1992. E poiché la decisione è il
alle disposizioni comunitarie in materia di garanzie doganali (di cui all'art. 199 Reg. n. 2913 del 1992). Tuttavia, la disposizione neo-introdotta