Art. 2855.
di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo
L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
La sentenza qui commentata interviene sul controverso tema della natura degli interessi suscettibili di prelazione ipotecaria a sensi dell'art. 2855