Art. 2808.
(sez. IV, sent. n. 2808 del 2009), e i giudici di legittimità hanno intravisto l'elemento centrale della frode nella interposizione fittizia di
speciale declinazione di cui all'art. 2915 c.c., e la facoltà di sequela riconosciuta al creditore ipotecario ai sensi dell'art. 2808 c.c. In
dei diritti reali, e dall'altro appare coerente con la "ratio" dell'art. 2808 c.c., che distingue le varie figure di ipoteca con riferimento al titolo
La sentenza della Corte di cassazione n. 2808/2016 induce a riflettere sugli effetti "collaterali" che derivano da una cattiva impostazione dei