Art. 2797.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.
al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.
espropriativa c.d. privata ex art. 2797 c.c. e della relativa opposizione; l'applicazione della clausola di prelazione alla vendita coattiva eseguita ex art
. 2797 c.c. il creditore può far vendere la cosa oggetto di pegno avvalendosi di una determinata procedura senza l'intervento dell'autorità giudiziaria
sviluppo di metri 2797 con pendenze più moderate; cosicchè anche sulle spese di esercizio si otterrà un sensibile risparmio di spesa, che si può
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