Art. 2755.
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I
. 2755 2770 codice civile, purché l'attività difensiva del creditore ricorrente abbia contribuito in maniera rilevante al rigetto dell'impugnazione.
L'indirizzo inaugurato dalla ormai nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2755 del 10 maggio 2011, sulla possibilità per il giudice