Art. 2754.
gli altri crediti accessori, indicati dagli articoli 2753 e 2754.
secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli articoli 2754 e 2778 del Codice civile.
secondo il quale la "ratio" degli artt. 2753 e 2754 c.c. va ripensata alla luce della profonda evoluzione del sistema previdenziale e della progressiva
Privilegio ex art. 2754 c.c. e prestazioni previdenziali non obbligatorie