Art. 266.
diritto
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
diritto
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al
diritto
Art. 266.
diritto
al cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'articolo 266.
diritto