Art. 2652.
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente
, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.
. 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684. La trascrizione
sia riconducibili al novero degli artt. 2652 e 2653 c.c. sia palesemente destituite di fondamento nel merito e per questo concretanti un esercizio
artt. 2652 e 2653 c.c.
dell'atto o del provvedimento che implica sostituzione del trustee potrà, altresì, concorrere - unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 2652, n
dall'art. 2652 c.c.