Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti
ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. ha eliminato il richiamo all'art. 1599 c.c. contenuto nella previgente normativa. Sembra pertanto che il
sul richiamo effettuato dall'art. 2648 c.c., ai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 2643 c.c.
Alla ricerca del significato dell'art. 2643 n. 14 c.c.
diritti edificatori, ex art. 2643 n. 2-bis c.c., non consente di accertare se i diritti siano stati già utilizzati in tutto o in parte ai fini
Negoziazione dei diritti edificatori e relativa rilevanza fiscale, anche alla luce dell'art. 2643, n. 2-bis, c.c.
Il saggio affronta il problema della funzione assolta dalla trascrizione degli stessi (art. 2643, n. 9, c.c.), diretta non già a risolvere il