Art. 2624.
le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.
L'A. esamina la nuova disciplina del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione di cui all'art. 2624 c.c
affermare la responsabilità della società imputata poiché avente lo stesso contenuto dell'abrogato art. 2624 c.c. espressamente richiamato dall'art. 25-ter
, disposizione in cui confluiscono le due diverse ipotesi di falsità prima previste dagli abrogati artt. 2624 c.c. e 174 bis TUF.