Art. 2578.
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
dell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, nella parte in cui garantisce le concessioni in corso con la previsione di un termine annuale che deve