Art. 2438.
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli articoli 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma e 2474, ultimo
2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.
La portata del divieto di eseguire la deliberazione di aumento del capitale previsto dall'art. 2438 c.c
per una rilettura delle posizioni su cui si attesta l'attuale orientamento interpretativo del nuovo testo dell'art. 2438 c.c. anche alla luce delle
. 2438 c.c. (nel testo ante riforma) della deliberazione di aumento di capitale posta a fondamento dell'ingiunzione, la Suprema Corte interviene sul
sostanza la massima della Cassazione, basata sul nuovo e chiaro testo dell'art. 2438 c.c., pur manifestando qualche perplessità rispetto alla ratio della