Art. 2436.
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436.
Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli articoli 2436 e 2437.
La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.
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Diligenti 2436-42
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