Art. 2408.
l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.
1. L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento
riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile