Art. 2356.
7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
perché la regola dell'art. 2356 c.c., in caso di omesse indicazioni di cui all'art. 2354, n. 4, c.c., non opera; e volendo far valere nei confronti della