Art. 2354.
. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare
7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio
responsabilità dei sindaci di una società per azioni; Cass. sez. I civ. 4 febbraio 2005, n. 2354 in tema di costruzione in regime di comunione legale sul suolo
perché la regola dell'art. 2356 c.c., in caso di omesse indicazioni di cui all'art. 2354, n. 4, c.c., non opera; e volendo far valere nei confronti della