Art. 2325.
un grado di imperatività maggiore rispetto alle s.p.a. di base. E' lo stesso disegno della fattispecie come delineato negli artt. 2325 bis c.c. e 111
. 2325 e 2426 c.c. novellati, ritenendo maggiormente convincente la tesi della fallibilità del socio unico, essendo il beneficio della limitazione