Art. 2323.
disciplinata da alcuna norma codicistica. L'art. 2323, comma 2, c.c., infatti, contempla solamente il caso in cui l'accomandatario "venga meno" anche
tale fattispecie la disposizione dettata dall'art. 2323 c.c, per il venir meno di tutti i soci accomandatari.