Art. 2289.
, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.
previste dall'art. 2289, comma 3, c.c.
legittimità, afferma sussistere la legittimazione passiva di tutti i soci nel giudizio di esclusione ex art. 2289 c.c.; relativamente alle problematiche
sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2289 e 2290 c.c. in tema di responsabilità del socio (morto, receduto o escluso), rispettivamente nei
Il contributo esamina la disciplina dettata dall'art. 2289 c.c., soffermandosi in particolare sulle decisioni giurisprudenziali in materia.
socio uscente ai sensi dell'art. 2289 c.c. e viene risolta in conformità all'orientamento ormai consolidato sull'argomento, offrendo l'occasione per