Art. 2287.
accomandanti, l'esclusione del socio accomandatario è disciplinata dall'art. 2287, comma 1, c.c. secondo cui la decisione deve essere assunta a
applichino alla società in accomandita semplice le norme dettate dagli artt. 2286 e 2287 c.c. e con quali modalità possa farsi luogo all'esclusione del
all'art. 2287, comma 1, c.c., anche nell'ipotesi in cui il socio da escludere sia l'unico accomandatario della società, a ciò non ostandovi la
persone, si esamina il procedimento di esclusione dalle società di persone secondo l'art. 2287 c.c. Questa norma indica il principio secondo il quale le