Art. 2286.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.
le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286.
essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
applichino alla società in accomandita semplice le norme dettate dagli artt. 2286 e 2287 c.c. e con quali modalità possa farsi luogo all'esclusione del
Tendono invece ad aumentare durante la crisi i delitti contro la proprietà con violenza (dando il loro massimo, 2286, durante la crisi del 1857), con
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