Art. 2285.
In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del
al recesso nei gruppi. L'art. 2497 quater prevede infatti tre gruppi di ipotesi (che si sommano a quelle previste dagli artt. 2437, 2473 e 2285 c.c