Art. 2280.
I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, 2309 e 2310.
rispetto formale delle cautele sancite dall'art. 2280 c.c. a tutela dei creditori sociali, giudicate dalla Suprema Corte tassative e non sostituibili. Tali
divieto di effettuare riparti parziali, fatto dall'art. 2280, comma 1, c.c. ai liquidatori, disposizione questa che si ritiene di portata generale; si
sensi e per gli effetti dell'art. 2741 c.c. Sostegno normativo di tale affermazione è l'art. 2280 c.c., che, in merito al pagamento dei debiti sociali