Art. 2278.
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea
previgente disciplina di cui agli artt. 2452 e 2278 c.c. e, pertanto, dovrà aversi riguardo a tale disciplina per la verifica della necessità e utilità