Art. 2277.
I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, 2309 e 2310.
prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è
disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e
La sentenza della Suprema Corte n. 2277/2016, che si discosta dal consolidato orientamento della stessa Cassazione, nonché della Corte costituzionale