Art. 2222.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel
all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
giuridico-normativo di fondo, ancora adagiato sulla fattispecie generale di cui all'art. 2222 c.c. In tal contesto, l'A. ritiene che la riforma
luogo, viene suggerita. una possibile rilettura degli artt. 2222 e 2083 c.c., in base alla quale la nozione di lavoro autonomo ricomprenderebbe, oltre