Art. 2217.
passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si
dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.
nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile.
dall'art. 2217 c.c., per la formulazione del bilancio a tutela degli interessi dei soci, a pena della revoca dell'amministratore liquidatore. Tale assunto