Art. 2193.
rappresentante legale), applica direttamente l'art. 2193 c.c. ("efficacia dell'iscrizione") nonché l'art. 2300 ("modificazione dell'atto costitutivo
stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese, costituisca un insormontabile ostacolo nella previsione di cui all'art. 2193, secondo comma
di cui agli artt. 2193, 2448 e 2383, quarto comma, codice civile (quest'ultimo richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2475
nel provvedimento in esame - sembrando più fondato il richiamo all'art. 2193 c.c.
dell'art. 2193 c.c., in tema di efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese, e, in specie, sul concetto di "terzo"; nonché sulla validità ed
La sentenza n. 2193 del 2012 della Corte di cassazione, nella quale viene contestata a un contribuente l'antieconomicità di alcune operazioni