Art. 20.
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dopo le ore 20.
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Art. 20.
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Per qualunque violazione alle norme di questa legge per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 2000.
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Per le violazioni delle dette norme può essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.
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E' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 120 chiunque omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 16 nel termine stabilito, o prorogato a
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Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce è
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Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il 20 per cento, il concessionario è
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dell'ammenda da lire 20 a lire 1000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.
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superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.
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altra dogana con « Bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200.
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gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.
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E' punito con l'ammenda di lire 20 a lire 200, chiunque: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con « Bolletta
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