Art. 1963.
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settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della
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adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del
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3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963
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iscrivibili a ruolo per il secondo semestre dell'anno 1959 e per gli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. La detrazione si effettua in ragione di un quinto
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Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata
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Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul
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stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 244.
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Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente
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dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II
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Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli
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luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente
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Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione
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Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.
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Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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Data a Sassari, addì 31 gennaio 1963
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Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
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Data a Roma, addì 9 febbraio 1963.
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Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.
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Data a Roma, addì 27 dicembre 1963
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2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5
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1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il
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Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
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Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
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1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
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1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».
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1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la
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1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni
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1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «,anche in
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1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle
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1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti
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1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite
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Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti
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1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente
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1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Città
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1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si
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anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c dal 1° gennaio 1980, per i
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delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante
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De Gasperi (1948-1953) e Adenauer (1949-1963): "cancellieri" europeisti
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