Art. 16.
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Art. 16.
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Regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262.
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Roma, addì 16 marzo 1942-XX
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Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1942-XX
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Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX
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Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare
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1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18.
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1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941
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dal primo comma dell'art. 2752; 16) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'art. 2752; i contributi di assicurazione e
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L'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al Presidente del Consorzio del Porto di Genova dal T. U. 16 gennaio 1936-XIV, n. 801 è regolato
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-XIX, n. 9, che approva il testo del Codice della navigazione; Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942
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Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX
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Regio Decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267.
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Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I
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Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal
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di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.
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curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.
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imposti dagli articoli 16, n. 3 e 49.
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