Art. 1479.
venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere
risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.
all'art. 1479 c.c. La pronuncia si segnala, inoltre - ed in modo particolare - per la condivisibile ed innovativa ricostruzione della più generale
altrui, in ordine alla immediata esperibilità dell'azione di risoluzione contrattuale da parte del promissario acquirente di buona fede (art. 1479
A) Se la rilevanza ex art. 1479 c.c. della buona fede dell'acquirente di cosa altrui venga meno qualora dipenda da colpa grave dell'acquirente stesso