Art. 1394.
seconda che esso sorga nell'ambito di un rapporto giuridico qualificabile come di rappresentanza volontaria (art. 1394 c.c.); di rappresentanza legale
rapporto tra la disciplina "generale" di cui all'art. 1394 c.c. e la disciplina "speciale" in materia di servizi di investimento. Segue la disamina
del conflitto di i interessi nei servizi di investimento deve essere ben distinta da quella vigente in materia contrattuale ex art. 1394 c.c., essendo
Conflitto d'interessi dell'amministratore di società a responsabilità limitata e annullabilità dei contratti ex art. 1394 c.c.
sufficiente, ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., il pericolo di danno. In dottrina e in giurisprudenza appare, però, tuttora aperto il
persiano Nasir-alDin al-Tusi (1201-1274). Funzionò bene anche l’osservatorio costruito da Ulugh Beg (1394-1449) a Samarcanda: aveva tre piani e un
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