Art. 1334.
atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del codice civile, osservate le disposizioni degli
applicabili agli atti impositivi, siccome atti recettizi, gli artt. 1334 e 1335 c.c. Per altro verso, la tipicità del rimedio restitutorio esclude invece che
campo con la regola "sostanziale" sulla recettizietà degli atti giuridici unilaterali (artt. 1334 e 1335 c.c.). d) Prescrizioni che possono interrompersi