Art. 133.
Del deposito del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133 secondo comma.
Il cancelliere da notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di
Art. 133.
dogana competente, la quale comunica al procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 133.
colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte