Art. 1297.
Art. 1297.
23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; il regio decreto-legge 7
aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
, non ha evitato il danno ai sensi degli artt. 2056 e 1297, comma 2, c.c.: accanto ad una pregiudizialità "processuale", si pone un pregiudizialità