Art. 1277.
Art. 1277.
interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 c.c.".
a) Il pagamento mediante assegno. Secondo la parte più risalente della dottrina e della giurisprudenza, l'art. 1277, 1°·co., c.c. impone al debitore
contanti. b) L'interpretazione evolutiva dell'art. 1277 c.c. e il superamento del contrasto giurisprudenziale. Nel 2007, le Sezioni Unite, intervenute a
(immediato e in numerario ex art. 1277 c.c.) e la "soddisfazione non integrale" di cui agli artt. 124, terzo comma, e 160, secondo comma, l.fall., che
autorevoli decisioni ecclesiastiche degli anni 1240, 1269, 1277 condannare, quand' esso si proponeva nelle tesi le più strane e le più empie, e che